Sez. L, Sentenza n. 1462 del 02/02/2012 (Rv. 621109 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Commisurazione - Limitazione al compimento del 65° anno di età quale epoca del pensionamento - Irrilevanza dell'effettivo pensionamento - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
In caso di licenziamento illegittimo annullato dal giudice, il risarcimento dei danni ex art. 18 della legge n. 300 del 1970 è commisurato fino alla reintegrazione nel posto di lavoro. Ne consegue che va cassata la decisione con cui il giudice di merito abbia limitato l'entità risarcitoria al compimento del 65° anno di età, epoca del pensionamento, a prescindere dal fatto che quest'ultimo effettivamente vi sia stato o meno.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)