Sez. L, Sentenza n. 10045 del 09/10/1998 (Rv. 519599 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE | Opzione per la continuazione del rapporto oltre l'età pensionabile fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età - Licenziamento intimato ingiustificatamente in costanza di efficacia dell'opzione - Successivo superamento del sessantacinquesimo anno da parte del lavoratore - Reintegrazione nel posto di lavoro - Ammissibilità - Esclusione - Necessità di licenziamento al compimento dei 65 anni - Insussistenza - Esclusione - Risoluzione automatica per scadenza del termine - Configurabilità - Conseguenze sull'entità del risarcimento del danno - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE
Nel caso di lavoratore optante per la prosecuzione del rapporto oltre il compimento dell'età pensionabile, a norma dell'art. 6 D.L. n. 791 del 1981, convertito con modificazioni in legge n. 54 del 1982, la stabilità del rapporto è garantita nei limiti entro cui è assicurata la prosecuzione del rapporto a norma dell'articolo stesso, come è fatto palese dal tenore del comma quarto, e quindi il lavoratore non può ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro in caso di sentenza pronunciata dopo il superamento del sessantacinquesimo; del resto, qualora il lavoratore abbia manifestato la volontà di continuare a prestare la propria opera ai fini dell'incremento della propria anzianità contributiva fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età (in conformità della facoltà riconosciuta dal comma primo), si verifica l'introduzione nel rapporto di un termine alla cui scadenza esso cessa automaticamente, in armonia con quanto previsto dal comma sesto per l'ipotesi raggiungimento dell'anzianità contributiva prescelta dal lavoratore, né tale soluzione normativa può ritenersi in conflitto con gli artt. 2, 3, 4, 38 e 41 Cost., in presenza di giustificate ragioni per tale modalità di cessazione del rapporto, comunque collegata ad una precisa scelta del lavoratore e non lesiva degli interessi previdenziali del medesimo. (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., dichiarata l'illegittimità del licenziamento, aveva escluso la reintegrazione nel posto di lavoro, per il sopravvenuto compimento del sessantacinquesimo anno di età da parte del lavoratore, e aveva limitato il risarcimento dei danni alle retribuzioni maturate fino alla relativa epoca).
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 28/02/1982 num. 54 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)