Sez. 3, Sentenza n. 2613 del 19/01/1983 Ud. (dep. 24/03/1983) Rv. 158061 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - ATTENUANTI GENERICHE RITENUTE SUBVALENTI - AMMISSIBILITÀ.*
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - ATTENUANTI GENERICHE RITENUTE SUBVALENTI - AMMISSIBILITÀ.*
L'attenuante prevista dall'art. 62 bis cod. pen., pur avendo natura facoltativa e pur dovendosi basare su elementi diversi da quelli che consentono la concessione di altre attenuanti, rientra tra le circostanze attenuanti comuni e ne segue, sotto ogni aspetto, il regime giuridico, onde non può a priori escludersi che nel discrezionale giudizio comparativo effettuato obbligatoriamente dal giudice la medesima sia ritenuta subvalente rispetto all'aggravante e, quindi, non spieghi alcuna efficacia sulla pena irrogata in concreto, se non nel limitato ambito della quantificazione della pena-base e dell'aumento operato dall'aggravante. (V mass n 151505; (V mass n 149736).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)