Sez. 2 - , Ordinanza n. 16766 del 21/06/2019 (Rv. 654550 - 02)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - A CONSEGNE RIPARTITE | Vendita a consegne ripartite - Merce con le medesime caratteristiche di qualità - Riconoscimento del vizio da parte del venditore dopo la prima consegna - Decadenza per le successive partite - Esclusione - Mancato riconoscimento del vizio - Termine di decorrenza per la denuncia – Individuazione.
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - A CONSEGNE RIPARTITE
Quando sia stata venduta, a consegne ripartite, merce con le medesime caratteristiche di qualità, il riconoscimento del vizio della merce stessa da parte del venditore, dopo la prima consegna, esclude il verificarsi della decadenza, ai sensi dell'art 1495 c.c., in relazione a vizi dello stesso genere relativi alle successive partite. In assenza di tale riconoscimento il termine per la denuncia di vizi sussistenti già nella prima partita di merce consegnata decorre dal giorno della consegna, senza che la successiva consegna di altra partita della stessa merce sia idonea a fare decorrere un nuovo termine per la denuncia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)