Sez. 2, Sentenza n. 4019 del 22/04/1999 (Rv. 525632 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - A CONSEGNE RIPARTITE | Vizi della merce sussistenti fin dalla prima merce consegnata - Denuncia - Decorrenza - Dalla prima consegna, o dalla scoperta iniziale nel caso di vizio occulto.
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - A CONSEGNE RIPARTITE
Nella vendita a consegne ripartite, se un medesimo difetto inficia tutta la merce, il termine per la relativa denuncia è unico e decorre dal giorno della consegna o della scoperta iniziali, rispettivamente nel caso di vizio palese o occulto, senza che la successiva consegna di altra partita della stessa merce sia idonea a far decorrere un nuovo termine per la denuncia
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)