Sez. 6, Sentenza n. 33235 del 22/07/2015 Cc. (dep. 28/07/2015) Rv. 264464 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Revoca del sequestro - Richiesta di sospensione dell'esecutività del decreto di revoca - Decisione della Corte d'appello - Impugnabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, è inammissibile - anche per effetto del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione - il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento con cui la Corte d'appello delibera, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sulla richiesta del P.M. di sospensione dell'esecutività del decreto di revoca del sequestro. (Fattispecie in cui la Corte d'appello aveva rigettato la richiesta di sospensione formulata dal P.M.).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)