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Sez. 6, Sentenza n. 49550 del 04/11/2014 Cc. (dep. 27/11/2014) Rv. 261257 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche - Provvedimento di revoca - Impugnabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261257-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

È inoppugnabile il provvedimento di revoca della misura dell'amministrazione giudiziaria disposta nell'ambito del procedimento delineato dall'art. 34 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in quanto non espressamente annoverato nel catalogo degli atti impugnabili previsto dall'art. 27 dello stesso "codice antimafia", ed attesa la vigenza del principio di tassatività in materia di impugnazioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 34, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)