Sez. 1, Sentenza n. 562 del 25/01/1979 (Rv. 396685 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - DISCIPLINA PER IL SETTORE DEI CEREALI - ALIQUOTA DEL GIORNO DELL'IMPORTAZIONE - APPLICABILITA - ALTRI SETTORI DEL MERCATO AGRICOLO - ESTENSIONE - IMPORTAZIONE DI CARNE BOVINA - ALIQUOTA IN VIGORE NEL GIORNO DELL'IMPORTAZIONE - APPLICABILITA - NOZIONE EX SENTENZA 15 GIUGNO 1976 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA CEE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - DISCIPLINA PER IL SETTORE DEI CEREALI - ALIQUOTA DEL GIORNO DELL'IMPORTAZIONE - APPLICABILITA - ALTRI SETTORI DEL MERCATO AGRICOLO - ESTENSIONE - IMPORTAZIONE DI CARNE BOVINA - ALIQUOTA IN VIGORE NEL GIORNO DELL'IMPORTAZIONE - APPLICABILITA - NOZIONE EX SENTENZA 15 GIUGNO 1976 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA CEE.*
Il regolamento CEE del 4 aprile 1962 n 19, il quale, istituendo nel settore dei cereali i diritti di prelievo in sostituzione dei dazi doganali (contemporaneamente ai regolamenti n 20 per la carne suina, n 21 per le uova e n 22 per il pollame), stabilisce che l'aliquota applicabile e quella del "giorno dell'importazione", detta una disposizione di carattere generale, operante anche negli altri settori del mercato agricolo, pure se lo specifico regolamento, che ad essi estenda il regime dei diritti di prelievo, non contenga alcuna previsione sul punto. Pertanto, anche per l'importazione di carne bovina, soggetta al regime dei prelievi in forza del regolamento CEE n 14 del 14 febbraio 1964, deve ritenersi applicabile l'aliquota in vigore nel giorno dell'importazione, da intendersi, secondo l'interpretazione vincolante data dalla Corte di giustizia della comunita con sentenza del 15 giugno 1976, come il giorno in cui la dichiarazione d'importazione viene accettata dagli uffici doganali, mentre resta irrilevante ogni eventuale successiva variazione dell'aliquota medesima, ancorche in senso favorevole all'importatore. (Conf 4980/78, mass n 354721).*
Riferimenti normativi: Legge Straniera min. CEE 04/04/1962 num. 19, Legge Straniera min. CEE 14/02/1964 num. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)