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Sez. 1, Sentenza n. 2292 del 30/03/1983 (Rv. 427136 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - IN GENERE - IMPORTAZIONI NELL'AMBITO DELLA C.E.E. - DIRITTI DI PRELIEVO - ALIQUOTA APPLICABILE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427136-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - IN GENERE - IMPORTAZIONI NELL'AMBITO DELLA C.E.E. - DIRITTI DI PRELIEVO - ALIQUOTA APPLICABILE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

In materia di diritti di prelievo previsti dai regolamenti della comunità economica europea, l'aliquota del prelievo all'importazione è soltanto quella in vigore nel giorno dell'importazione medesima, da intendersi, ai sensi dell'art. 17 del regolamento C.e.E. N. 19 del 4 aprile 1962, secondo l'interpretazione vincolante della norma data dalla Corte di giustizia della comunità con pronuncia del 15 giugno 1976 (in causa 115/75), come il giorno in cui la dichiarazione d'importazione è stata accettata dagli uffici doganali, rimanendo, quindi, irrilevante che, prima dell'indicato momento, ed in particolare nel giorno di presentazione della dichiarazione, fosse in vigore una tariffa più favorevole all'importatore. (V 3177/82, mass n 421121; (V 748/79, mass n 396919; (V 562/79, mass n 396685; (V 4980/78, mass n 394721; (V 2621/78, mass n 391985).*

Riferimenti normativi: Legge 25/09/1940 num. 1424 CORTE COST., Legge Straniera min. CEE 04/04/1962 num. 19 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)