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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26161 del 27/09/2021 (Rv. 662332 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE | Doveri processuali del ricorrente per revocazione - Onere della chiarezza e della sintesi espositiva - Mancato rispetto - Possibili conseguenze - Declaratoria di inammissibilità del ricorso - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662332-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE

Il ricorso per revocazione è soggetto al disposto dell'art. 366 c.p.c., secondo cui la formulazione del motivo deve risolversi nell'indicazione specifica, chiara e immediatamente intellegibile del fatto che si assume avere costituito oggetto dell'errore e nell'esposizione delle ragioni per cui l'errore presenta i requisiti previsti dall'art. 395 c.p.c.; ne consegue che il mancato rispetto di tali requisiti espone il ricorrente al rischio di una declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione, non consentendo la valorizzazione dello scopo del processo, volto, da un lato, ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost., nell'ambito dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, comma 2, Cost. e in coerenza con l'art. 6 CEDU e, dall'altro, ad evitare di gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 121, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)