Sez. L, Ordinanza n. 18744 del 09/07/2024 (Rv. 671999-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Mobilità verticale - Interpretazione dell'art. 1, punto C), paragrafo II, lett. c) della Parte IV, Titolo II del CCNL Industria Metalmeccanica privata in base alle regole di ermeneutica negoziale contenute negli artt. 1362 e ss. c.c. - Passaggio dalla seconda alla terza categoria - Accertamento della concreta capacità di svolgimento di compiti di livelli superiori - Sussistenza - Condizioni. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - In genere.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
In tema di mobilità verticale, l'art.1, punto C), paragrafo II, lett.c), del Titolo II del c.c.n.l. Industria Metalmeccanica privata del 20 gennaio 2008 deve essere interpretato - alla luce delle regole di ermeneutica negoziale contenute negli artt. 1362 e ss. c.c. - nel senso che il passaggio dalla seconda alla terza categoria consegue all'accertamento in concreto (compiuto attraverso la sperimentazione di almeno un mese in compiti di livelli superiori, a seguito dell'espletamento per almeno 18 mesi delle funzioni della seconda categoria) della capacità di svolgere funzioni di livello superiore.
Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 20/01/2008
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)