Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25596 del 18/12/2015 (Rv. 638117 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE | Nomina di nuovo difensore con il primo atto utile - Costituzione per proseguire il giudizio - Comparsa di nuovo difensore e sua partecipazione all'udienza - Idoneità ad evitare l'interruzione - Successiva revoca del difensore - Irrilevanza.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE
In caso di sostituzione del difensore deceduto, effettuata dalla parte con il primo atto utile, la rituale costituzione del nuovo difensore, avvenuta con apposita comparsa di costituzione e partecipazione all'udienza, impedisce l'interruzione del processo anche in caso di successiva sua revoca, che resta inefficace fino alla nomina dell'ulteriore difensore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)