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Sez. 1, Sentenza n. 8409 del 24/09/1996 (Rv. 499703 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE | Nomina di nuovo procuratore con il primo atto utile - Idoneità ad evitare l'interruzione - Manifestazione espressa della volontà di conferire la nuova procura - Necessità.
Stato
decisa il 1996-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499703-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE

Il decesso del procuratore nel corso del giudizio non determina l'interruzione del processo quando la parte provveda alla sua sostituzione con il primo atto utile (nella specie: in sede di comparsa conclusionale), anche se diverso da quelli indicati nell'art. 83, comma terzo, cod. proc. civ., purché evidenzi la volontà di conferire la procura al nuovo difensore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 299

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)