Sez. 3, Sentenza n. 15352 del 31/05/2024 (Rv. 671167-02)
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI COSE (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - IN GENERE | Trasporto aereo internazionale - Art. 22 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 - Limitazione della responsabilità risarcitoria - Individuazione dei presupposti di risarcibilità del danno non patrimoniale - Esclusione - Rinvio al diritto nazionale - Necessità.
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI COSE (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - IN GENERE
L'art. 22 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 sul trasporto aereo (che fissa il limite del risarcimento del danno alla somma di 4150 diritti speciali di prelievo per passeggero), pur applicandosi anche al danno non patrimoniale, non ne fonda direttamente la risarcibilità, dovendosi, a tal fine, far capo ai presupposti delineati dal diritto nazionale.
Legge 10/01/2004 num. 12 art. 22, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)