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Sez. 3, Sentenza n. 20941 del 26/07/2024 (Rv. 671847-01)

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - RITARDO O INADEMPIMENTO | Trasporto aereo internazionale - Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 - Danno da ritardo - Prova - Necessità - Applicabilità analogica del Reg. CE n. 261 del 2004 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671847-01

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - RITARDO O INADEMPIMENTO

In tema di trasporto aereo internazionale, il risarcimento riconosciuto dall'art. 22 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 per il ritardo del volo postula la prova (anche per presunzioni) del danno conseguenza concretamente subito, alla stregua dei principi dell'ordinamento nazionale di riferimento (cui la Convenzione rimanda), non potendosi applicare analogicamente la disciplina speciale dettata dagli artt. 5 e 7 del Reg. CE n. 261 del 2004, che

prevede una compensazione pecuniaria forfettaria per la cancellazione (o il ritardo superiore a tre ore) del volo, indipendentemente dalla sussistenza di un effettivo pregiudizio.

Tratt. Internaz. 28/05/1999, Legge 10/01/2004 num. 12 art. 22, Regolam. Consiglio CEE 11/02/2004 num. 264 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 11/02/2004 num. 264 art. 7, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)