diritto.io

Sez. 2 - , Sentenza n. 4521 del 11/02/2022 (Rv. 663829 - 04)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Sanzioni Consob irrogate per condotte di abuso di mercato – Art. 187 bis comma 1 lett. a) T.U.F. – Natura penale alla stregua dei criteri “Engel” – Cedevolezza del giudicato rispetto allo “ius superveniens” recato dalla sentenza della Corte cost. n. 63 del 2019 – Esclusione – Fondamento. SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2022-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663829-04

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)

Le sanzioni amministrative irrogate dalla Consob per gli abusi di mercato, pur avendo natura sostanzialmente penale secondo i c.d. "criteri Engel", sono prive dei meccanismi che consentono allo "ius superveniens" (derivante da nuova normativa o da pronuncia della Corte costituzionale) di infrangere il giudicato, non esistendo nel giudizio civile o amministrativo una figura analoga al giudice dell'esecuzione penale, avente la funzione di valutare gli incidenti processuali successivi al giudicato, e non potendosi utilizzare a tal fine lo strumento della revocazione della sentenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto non rideterminabile, alla stregua della sentenza della Corte cost. n. 63 del 2019, la sanzione inflitta per l'illecito amministrativo di cui all'art. 187 bis, comma 1, lettera a) del T.U.F., in quanto ormai coperta da giudicato).

Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 bis com. 1 lett. A CORTE COST., Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)