Sez. 3, Sentenza n. 27264 del 14/11/2008 (Rv. 605383 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Incidenza sulle situazioni giuridiche non esaurite - Conseguenze - Invocabilità per la prima volta in sede di legittimità - Ammissibilità con la proposizione del ricorso - Deducibilità, per la prima volta, nella memoria d'udienza depositata ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. - Esclusione.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI
Le sentenze della Corte costituzionale con le quali sia stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di una norma hanno effetto retroattivo ed incidono, pertanto, su tutte le situazioni giuridiche non esaurite. Ne consegue che le suddette sentenze producono i propri effetti su tutti i giudizi in corso e possono essere fatte valere per la prima volta anche in sede di legittimità, a condizione che il mutato assetto normativo scaturente dalla sentenza del giudice delle leggi venga invocato nel ricorso introduttivo, e non, per la prima volta, nella memoria d'udienza depositata ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., con la quale non possono essere ampliati i motivi di ricorso.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)