Sez. 1, Sentenza n. 4414 del 09/08/1985 (Rv. 441877 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - SVALUTAZIONE MONETARIA - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI RELATIVI - CARATTERE AUTONOMO - INCLUSIONE NELLA DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEGLI INTERESSI - CONFIGURABILITÀ - INAMMISSIBILITÀ - PROPONIBILITÀ PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI RINVIO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - SVALUTAZIONE MONETARIA - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI RELATIVI - CARATTERE AUTONOMO - INCLUSIONE NELLA DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEGLI INTERESSI - CONFIGURABILITÀ - INAMMISSIBILITÀ - PROPONIBILITÀ PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI RINVIO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Con riguardo ai crediti per indennità di espropriazione e di occupazione legittima, che integrano crediti di valuta, la richiesta di riconoscimento del maggior danno da svalutazione monetaria, a norma dell'art. 1224 secondo comma cod. civ., configura una domanda autonoma, che non può ritenersi inclusa in quella di attribuzione degli interessi (siano stati essi pretesi a titolo di mora od a titolo compensativo), e che pertanto, non può essere proposta per la prima volta in Sede di rinvio, ove la relativa necessità non insorga per effetto della pronuncia di Cassazione, non avendo questa investito l'indicata natura dei crediti. (V 771/83, mass n 425515).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)