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Sez. 1, Sentenza n. 771 del 28/01/1983 (Rv. 425515 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO DOVUTO ALLA SVALUTAZIONE MONETARIA - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI RINVIO - INAMMISSIBILITÀ - ESISTENZA DI DOMANDA DI CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI MORATORI, AVANZATA NELLE PREGRESSE FASI DI MERITO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425515-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO DOVUTO ALLA SVALUTAZIONE MONETARIA - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI RINVIO - INAMMISSIBILITÀ - ESISTENZA DI DOMANDA DI CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI MORATORI, AVANZATA NELLE PREGRESSE FASI DI MERITO - IRRILEVANZA.*

La richiesta di risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria, a norma dell'art. 1224 secondo comma cod. civ., non può essere proposta per la prima volta in Sede di rinvio, ancorché nelle pregresse fasi di merito sia stata avanzata istanza di corresponsione degli interessi moratori, trattandosi di domanda nuova, fondata su presupposti di fatto distinti, la quale trova ostacolo nelle caratteristiche del giudizio di rinvio, che è un processo chiuso, destinato soltanto a sostituire la sentenza cassata con una nuova statuizione di merito, con il correlativo divieto per le parti di formulare conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio in cui fu pronunciata detta sentenza (art. 394 cod. proc. civ.). (V 2454/81, mass n 413229; (V 1772/81, mass n 412457).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)