Sez. 4, Sentenza n. 1519 del 18/04/1970 Ud. (dep. 01/10/1970) Rv. 115398 - 01
NULLITA NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI IL GIUDICE -APPLICAZIONE AL COLLEGIO IN CASO DI ASSENZA DI COMPONENTI EFFETTIVI - MANCANZA DI PROVVEDIMENTO ED INOSSERVANZA DELL'ORDINE STABILITO DALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - NULLITA - ESCLUSIONE.*
NULLITA NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI IL GIUDICE -APPLICAZIONE AL COLLEGIO IN CASO DI ASSENZA DI COMPONENTI EFFETTIVI - MANCANZA DI PROVVEDIMENTO ED INOSSERVANZA DELL'ORDINE STABILITO DALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - NULLITA - ESCLUSIONE.*
L'inosservanza dell'ordine di precedenza stabilito dagli artt 97 e 105 dell'ordinamento giudiziario per la Costituzione di un collegio giudicante i cui componenti siano assenti o impediti, o la Mancanza di un formale provvedimento di applicazione, non sono causa di nullita del giudizio poiche esse non incidono sulla nomina e sui requisiti di capacita del giudice. (Conf 111536, 111088, anno 1969).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)