Sez. 4, Sentenza n. 4599 del 02/02/1981 Ud. (dep. 15/05/1981) Rv. 148879 - 01
NULLITA NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI IL GIUDICE - APPLICAZIONE AL COLLEGIO IN CASO DI MANCANZA DEI COMPONENTI EFFETTIVI - MANCANZA DI FORMALE PROVVEDIMENTO DI APPLICAZIONE - SUPPLENZA - NULLITA - SANATORIA.*
NULLITA NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI IL GIUDICE - APPLICAZIONE AL COLLEGIO IN CASO DI MANCANZA DEI COMPONENTI EFFETTIVI - MANCANZA DI FORMALE PROVVEDIMENTO DI APPLICAZIONE - SUPPLENZA - NULLITA - SANATORIA.*
La irregolarita, per difetto di delega scritta e motivata al giudice supplente di sostituire il magistrato impedito per comporre il collegio, deve riguardare la indisponibilita del giudice sostituito, la impossibilita di destinare alla sua supplenza altro magistrato appartenente allo stesso ufficio e la scelta del giudice supplente. Si tratta di irregolarita che puo essere validamente eccepita, ai sensi dell'art 471 cod proc pen, sino al momento in cui siano compiute le formalita di apertura del dibattimento dalla parte che sia interessata a conoscere la regolarita del processo formativo del collegio, nei modi e nei termini previsti e con specifiche deduzioni; altrimenti, deve considerarsi sanata, non essendo ammissibili tacite riserve dei soggetti del rapporto processuale di impugnare eventualmente la sentenza, con l'appello, secondo l'esito del giudizio. (prima della legge 8 agosto 1977 n 534, art 6 e nel senso della nullita rilevabile in ogni stato e grado V mass n 102559/66 in tema di Costituzione della Corte di assise e massime ivi citate. Sulla nozione di 'capacita del giudicè V mass n 104337/67, mass n 112805/69 e massime ivi citate; ma sulla non conseguente nullita in caso di Mancanza di un formale provvedimento di applicazione V mass n 115398/70, mass n 117726/71 e massime ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 471
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)