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Sez. L, Sentenza n. 512 del 21/01/1981 (Rv. 410992 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DOCUMENTO CONTENENTE IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE POI RIASSUNTO - ACCERTAMENTO DELLA DURATA DEL RAPPORTO IN RELAZIONE AD UN REALE SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO, SUCCESSIVAMENTE NOVATO, O DELL'ESISTENZA DI UN LICENZIAMENTO FITTIZIO - POTERE ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Stato
decisa il 1981-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410992-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DOCUMENTO CONTENENTE IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE POI RIASSUNTO - ACCERTAMENTO DELLA DURATA DEL RAPPORTO IN RELAZIONE AD UN REALE SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO, SUCCESSIVAMENTE NOVATO, O DELL'ESISTENZA DI UN LICENZIAMENTO FITTIZIO - POTERE ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO.*

Rientra nei poteri del giudice del merito, il cui Esercizio non e sindacabile in Sede di legittimita se congruamente motivato, lo stabilire, nel calcolo della durata di un rapporto di lavoro subordinato, ai fini della Determinazione dell'indennita di anzianita, se un documento contenente il licenziamento del lavoratore, poi riassunto dallo stesso imprenditore, abbia dato luogo ad un reale scioglimento del rapporto, successivamente novato, o se esso abbia dato luogo ad un licenziamento fittizio, inteso soltanto a diminuire la durata complessiva del rapporto ed a corrispondere, cosi, una indennita minore. (Conf 4812/78, mass n 394504).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)