Sez. L, Sentenza n. 4812 del 24/10/1978 (Rv. 394504 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DOCUMENTO CONTENENTE IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE POI RIASSUNTO - ACCERTAMENTO DELLA DURATA DEL RAPPORTO IN RELAZIONE AD UN REALE SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO, SUCCESSIVAMENTE NOVATO, O DELL'ESISTENZA DI UN LICENZIAMENTO FITTIZIO - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA - FATTISPECIE (DICHIARAZIONE DI RISOLUZIONE CON CONTESTUALE RICHIESTA AL LAVORATORE DI TENERSI A DISPOSIZIONE).*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DOCUMENTO CONTENENTE IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE POI RIASSUNTO - ACCERTAMENTO DELLA DURATA DEL RAPPORTO IN RELAZIONE AD UN REALE SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO, SUCCESSIVAMENTE NOVATO, O DELL'ESISTENZA DI UN LICENZIAMENTO FITTIZIO - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA - FATTISPECIE (DICHIARAZIONE DI RISOLUZIONE CON CONTESTUALE RICHIESTA AL LAVORATORE DI TENERSI A DISPOSIZIONE).*
Rientra nei poteri del giudice del merito, il cui Esercizio non e sindacabile in Sede di legittimita se congruamente motivato, lo stabilire, nel calcolo della durata del rapporto di lavoro subordinato ai fini della Determinazione dell'indennita di anzianita, se un documento contenente il licenziamento del lavoratore, poi riassunto dallo stesso imprenditore, abbia dato luogo ad un reale scioglimento del rapporto, successivamente novato, o se esso abbia dato luogo ad un licenziamento fittizio, inteso soltanto a diminuire la durata complessiva del rapporto ed a corrispondere cosi un'indennita d'anzianita minore. (nella specie, la Corte ha confermato la sentenza del merito, con cui si era esclusa la effettiva volonta di licenziare in una dichiarazione con cui il datore di lavoro aveva manifestato la volonta di risolvere il rapporto con effetto immediato, chiedendo, pero, al lavoratore di tenersi disponibile durante il periodo di preavviso e prevedendo la riassunzione in caso di favorevole congiuntura economica; ne aveva rilievo il fatto che al lavoratore fosse stata corrisposta un'indennita sostitutiva di preavviso, la quale avrebbe trovato oggettiva giustificazione solo se il dipendente fosse stato allontanato dall'azienda con effetto immediato, ossia senza l'invito a tenersi disponibile). (V 221/73, mass n 362047).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 2097, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)