Sez. 3, Sentenza n. 7558 del 27/03/2009 (Rv. 607888 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE | Art. 2 d.l. 25 settembre 1987, n. 393, conv. nella legge 25 novembre 1987, n. 478 - Obbligazione di pagamento del "canone" a carico del conduttore - Prescrizione - Termine breve di cui all'art. 2948, n. 3, cod. civ. - Applicabilità - Fondamento.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE
In tema di locazione di immobili ad uso non abitativo, l'art. 2 del d.l. 25 settembre 1987, n. 393, conv. nella legge 25 novembre 1987, n. 478 stabilisce una proroga legale del termine di adempimento della riconsegna dell'immobile locato, con esclusione di responsabilità del conduttore in relazione alla mancata riconsegna e con la possibilità, per il locatore, di richiedere un aumento del canone nel limite massimo del venticinque per cento (previsto dall'art. 2 del d.l. 9 dicembre 1986, n. 832, conv. con modificazioni della legge 6 febbraio 1987, n. 15). Non trattandosi di occupazione senza titolo, l'obbligazione del conduttore di provvedere al pagamento del "canone" e degli aumenti nei limiti indicati è assimilabile a quella gravante a suo carico prima della scadenza ed è pertanto soggetta al termine di prescrizione breve di cui all'articolo 2948, n. 3, cod. civ., e non già a quello ordinario decennale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 com. 1 n. 3, Decreto Legge 09/12/1986 num. 832 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 25/09/1987 num. 393 art. 2 CORTE COST., Legge 06/02/1987 num. 15 CORTE COST., Legge 25/11/1987 num. 478 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)