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Sez. 3, Sentenza n. 5341 del 10/05/1993 (Rv. 482292 - 01)

Locazione - Obbligazioni del conduttore - Danni per ritardata restituzione | Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Regime transitorio - Soggezione - Periodo compreso tra la scadenza di detto regime e la data fissata per il rilascio - Disciplina ex art. 1591 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482292-01

Locazione - Obbligazioni del conduttore - Danni per ritardata restituzione

L'art. 1591 cod. civ. che riconosce al locatore - in caso di ritardata restituzione del bene locato - il diritto alla riscossione del canone dovuto oltre al risarcimento del maggior danno, non trova applicazione per gli immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, soggetti al regime transitorio della legge n. 392 del 1978, dalla scadenza del detto regime alla data fissata per il rilascio (o di stipulazione del nuovo contratto), avendo il D.L. 25 settembre 1987 n. 393 (conv. in legge 25 novembre 1987 n. 478) espressamente escluso all'art. 2, oltre l'obbligo, in tale periodo, per il conduttore di corrispondere aumenti del canone, anche quello del risarcimento del danno previsto dalla riferita disciplina codicistica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 25/09/1987 num. 393 CORTE COST., Legge 25/11/1987 num. 478 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)