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Sez. 1, Sentenza n. 2281 del 28/10/1965 (Rv. 314299 - 01)

COMUNICAZIONI PUBBLICHE (TELECOMUNICAZIONI) - TELECOMUNICAZIONI - TELEFONO - CONTRATTO DI ABBONAMENTO TELEFONICO - NATURA - CLAUSOLE - APPROVAZIONE.*
Stato
decisa il 1965-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/314299-01

COMUNICAZIONI PUBBLICHE (TELECOMUNICAZIONI) - TELECOMUNICAZIONI - TELEFONO - CONTRATTO DI ABBONAMENTO TELEFONICO - NATURA - CLAUSOLE - APPROVAZIONE.*

Il contratto di abbonamento telefonico e un contratto di adesione non gia a uno schema predisposto dalla societa concessionaria, bensi a uno schema fissato dalla legge, ne le clausole particolarmente onerose del contratto di utenza telefonica debbono essere specificamente approvate dall'abbonato ai sensi del secondo comma dell'art.1341 cod. civ. - le tariffe di abbonamento sono infatti sottratte alla liberta negoziale dei contraenti, in quanto approvate con decreto del ministro delle poste e telecomunicazioni ai sensi dell'art.232 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvate con RD 27 febbraio 1936 n.645.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)