Sez. 5 - , Sentenza n. 16106 del 19/05/2022 (Rv. 664723 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Costi - Provvigioni passive - Imputabilità - Esercizio di competenza dei ricavi procurati dall'agente - Criteri.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE
In materia di determinazione del reddito d'impresa, il preponente può dedurre fiscalmente il costo delle provvigioni passive nel periodo d'imposta in cui i ricavi procurati dall'agente concorrono a formare il reddito del medesimo preponente, sempre che in tale esercizio siano rispettati i requisiti di certezza e oggettiva determinabilità di cui all'art. 109, comma 1, TUIR.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)