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Sez. 5, Sentenza n. 17302 del 30/07/2014 (Rv. 632387 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Costi - Provvigioni dell'agente subordinate al buon fine delle prestazioni - Imputabilità all'esercizio di competenza - Criteri.
Stato
decisa il 2014-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632387-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, e con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa, il principio, desumibile dall'art. 75 (attuale 109), primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo il quale è esclusa la deducibilità delle provvigioni spettanti all'agente non ancora dovute né determinate nel loro ammontare, in quanto contrattualmente condizionate al buon fine delle prestazioni, e, dunque, non ancora sorrette dal requisito della certezza, normativamente prescritto ai fini dell'imputabilità ai costi di esercizio, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui le parti legittimamente pattuiscano, alla luce della nuova formulazione dell'art. 1748 cod. civ. ed in deroga alla previsione generale, che il diritto dell'agente alle provvigioni maturi solo "al buon fine" dell'affare e non nel momento in cui il proponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1748, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 1, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)