Sez. 2, Sentenza n. 312 del 26/01/1966 (Rv. 320609 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
L'ipotesi prevista dal terzo comma, ultimo inciso, dell'art. 394 cod. proc.civ., ricorre solo quando, a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione, la controversia riceve nel giudizio di rinvio una nuova impostazione da cui sorga l'esigenza per le parti di esplicare una nuova attivita difensiva. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)