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Sez. 2, Sentenza n. 312 del 26/01/1966 (Rv. 320609 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1966-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320609-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

L'ipotesi prevista dal terzo comma, ultimo inciso, dell'art. 394 cod. proc.civ., ricorre solo quando, a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione, la controversia riceve nel giudizio di rinvio una nuova impostazione da cui sorga l'esigenza per le parti di esplicare una nuova attivita difensiva. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)