Sez. 3, Sentenza n. 977 del 18/04/1966 (Rv. 321949 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
La possibilita di formulare, in Sede di rinvio, conclusioni diverse da quelle adottate nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, si ha solo quando i termini della controversia risultino mutati, per effetto della sentenza di annullamento, rispetto a quelli che erano stati fissati dalle parti e dai giudici nelle precedenti fasi del giudizio di merito. Fuori di questa ipotesi, vige il principio, sancito dall'art 394 cod proc civ, che vieta ogni modificazione dei termini oggettivi e dei presupposti di fatto della controversia. (Conf 320609).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)