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Sez. 3, Sentenza n. 726 del 14/03/1966 (Rv. 321461 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - AZIONE SUSSIDIARIA DI ARRICCHIMENTO IN SOSTITUZIONE DELL'AZIONE PRINCIPALE CONTRATTUALE ORIGINARIA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI E LIMITI.*
Stato
decisa il 1966-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321461-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - AZIONE SUSSIDIARIA DI ARRICCHIMENTO IN SOSTITUZIONE DELL'AZIONE PRINCIPALE CONTRATTUALE ORIGINARIA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI E LIMITI.*

Puo essere proposta in appello l'Azione di arricchimento senza causa che sia fondata sulla medesima situazione di fatto dedotta in primo grado, a sostegno di un'Azione contrattuale, importando tale proposizione semplice modificazione della causa petendi, non mutamento della domanda, rispetto all'Azione principale rigettata in primo grado; ma la detta Azione va proposta in modo specifico, non potendo di ufficio essere sostituita ad altra che sia stata proposta per un diverso titolo creditorio. (Cfr 866/64; 2491/63; 537/59; 3562/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)