Sez. 3, Sentenza n. 726 del 14/03/1966 (Rv. 321461 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - AZIONE SUSSIDIARIA DI ARRICCHIMENTO IN SOSTITUZIONE DELL'AZIONE PRINCIPALE CONTRATTUALE ORIGINARIA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI E LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - AZIONE SUSSIDIARIA DI ARRICCHIMENTO IN SOSTITUZIONE DELL'AZIONE PRINCIPALE CONTRATTUALE ORIGINARIA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI E LIMITI.*
Puo essere proposta in appello l'Azione di arricchimento senza causa che sia fondata sulla medesima situazione di fatto dedotta in primo grado, a sostegno di un'Azione contrattuale, importando tale proposizione semplice modificazione della causa petendi, non mutamento della domanda, rispetto all'Azione principale rigettata in primo grado; ma la detta Azione va proposta in modo specifico, non potendo di ufficio essere sostituita ad altra che sia stata proposta per un diverso titolo creditorio. (Cfr 866/64; 2491/63; 537/59; 3562/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)