Sez. L, Sentenza n. 11791 del 06/08/2002 (Rv. 556731 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Inapplicabilità "prima facie" della normativa comunitaria invocato al caso concreto - Obbligo di rimessione della causa alla Corte comunitaria - Insussistenza - Fattispecie in tema di determinazione della indennità di cessazione del rapporto di agenzia.
COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
Il giudice nazionale, non ha l'obbligo di rimessione della causa alla Corte comunitaria, ai sensi dell'art. 234 (ex 177) del Trattato, quando "prima facie" possa essere stabilito che la normativa comunitaria non è in alcun modo applicabile nel caso concreto, come quando si tratti di direttive comunitarie evidentemente prive del carattere di precettività perché ispirate a fini meramente programmatici. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha escluso che la direttiva 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, sia dotata di efficacia precettiva, limitandosi essa, in tema di indennità di cessazione del rapporto di agenzia, a stabilire i principi a cui gli Stati membri devono attenersi, senza dettare i criteri di liquidazione della stessa, e che comunque possa contrastare con essa la disposizione interna che, non dettando, a sua volta, i criteri per la determinazione della indennità, rende applicabili gli accordi collettivi, precisando ulteriormente che l'obbligo per il giudice nazionale di interpretare la norma interna in senso conforme alla direttiva comunitaria viene meno ove la disposizione nazionale non lo consenta).
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 18/12/1986 num. 653, Decreto Legisl. 10/09/1991 num. 303 art. 4, Decreto Legisl. 15/02/1999 num. 65 art. 5, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 234
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)