diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5133 del 11/05/1995 (Rv. 492216 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Decisioni del giudice nazionale non impugnabili secondo l'ordinamento interno - Inapplicabilità "prima facie" della normativa comunitaria al caso concreto - Obbligo di rimessione della causa alla Corte Comunitaria - Insussistenza - Fattispecie in tema di direttive comunitarie di natura programmatica.
Stato
decisa il 1995-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492216-01

COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

Il giudice nazionale le cui decisioni non siano impugnabili secondo l'ordinamento interno non ha l'obbligo di rimessione della causa alla Corte comunitaria ai sensi dell'art. 177 del Trattato quando "prima facie" possa essere stabilito che la normativa comunitaria non è in alcun modo applicabile nel caso concreto, come quando si tratti di direttive comunitarie che siano evidentemente prive del carattere di precettività perché ispirate a fini meramente programmatici. (Nella specie la S.C. in base al principio di cui alla massima ha ritenuto di non dovere rimettere alla Corte comunitaria la questione dell'interpretazione delle direttive C.E.E. n. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 considerando che esse non stabiliscono in via immediata e diretta né l'estensione né la concreta tipologia dell'azienda agricola limitandosi genericamente a prevedere il tipo e le connotazioni dell'attività aziendale auspicabile in prosieguo di tempo).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 177, Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)