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Sez. L, Sentenza n. 2438 del 27/03/1990 (Rv. 466161 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - CONGEDO - STRAORDINARIO - GRAVIDANZA E PUERPERIO - IMPIEGATI DEGLI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - TRATTAMENTO ECONOMICO DI MATERNITÀ - ONERE DEGLI ENTI GESTORI DELL'ASSICURAZIONE DI MALATTIA - ESCLUSIONE - ONERE DELLO STESSO DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466161-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - CONGEDO - STRAORDINARIO - GRAVIDANZA E PUERPERIO - IMPIEGATI DEGLI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - TRATTAMENTO ECONOMICO DI MATERNITÀ - ONERE DEGLI ENTI GESTORI DELL'ASSICURAZIONE DI MALATTIA - ESCLUSIONE - ONERE DELLO STESSO DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA.*

Il trattamento economico di maternità per le dipendenti delle amministrazioni dello stato e degli enti pubblici non grava sugli enti che gestiscono l'Assicurazione di malattia bensì (ancorché il rapporto di pubblico impiego sia regolato da una disciplina di carattere privatistico) sullo stesso datore di lavoro secondo le previsioni dei vari ordinamenti degli enti medesimi, come risulta sia dall'art. 13 della legge n. 1204 del 1971, che espressamente esclude dall'applicabilità della stessa le dipendenti pubbliche, sia dall'art. 21 della stessa legge, che, nell'elencare i vari settori lavorativi, per i quali è previsto l'Obbligo contributivo per la copertura degli oneri derivanti dalla legge stessa, non contempla il settore pubblico. (Conf 6405/85, mass n 443487).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 13, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 21, Legge 20/03/1975 num. 70 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)