Sez. L, Sentenza n. 6405 del 16/12/1985 (Rv. 443487 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - PUERPERIO - TRATTAMENTO ECONOMICO DI MATERNITÀ PER LE DIPENDENTI DELLO STATO E DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI - ONERE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - PUERPERIO - TRATTAMENTO ECONOMICO DI MATERNITÀ PER LE DIPENDENTI DELLO STATO E DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI - ONERE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.*
Il trattamento economico di maternità per le dipendenti delle amministrazioni dello stato e degli altri enti pubblici non fa carico sugli enti che gestiscono l'Assicurazione di malattia, bensì sullo stesso datore di lavoro secondo le previsioni dei vari ordinamenti degli enti medesimi, come risulta sia dall'art. 13 della legge n. 1204 del 1971, che espressamente esclude dalla applicabilità della stessa le dipendenti pubbliche, e dall'art. 21 della stessa legge, che nell'elencare i vari settori lavorativi per i quali è previsto l'Obbligo contributivo per la copertura degli oneri derivanti dalla legge stessa non contempla il settore pubblico. (nella specie il giudice del merito erroneamente aveva condannato l'INPS, quale successore dell'enpdedp, ad erogare il trattamento di maternità ad una dipendente dell'a.C.i.. La suprema Corte ha cassato la pronuncia affermando il principio di cui alla massima). (V consiglio stato sez. 6 n. 60/81 posizione documento 810171).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 13, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)