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Sez. 1, Sentenza n. 36141 del 30/06/2004 Cc. (dep. 09/09/2004) Rv. 229581 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenzione domiciliare ai collaboratori di giustizia - Criteri di valutazione.
Stato
decisa il 2004-06-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229581-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini della applicazione della misura della detenzione domiciliare ai collaboratori di giustizia, pur non essendo necessario verificare la sussistenza delle condizioni indicate nell'art. 47 ter della Legge 26 luglio 1975 n. 354, in quanto ai sensi dell'art. 16 nonies D.L. n. 8 del 1991 la possibilità di disporla è incondizionata, è comunque necessario che il giudice verifichi l'opportunità della concessione del beneficio in relazione alla personalità del richiedente e alla finalità dell'istituto.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Legge 15/01/1991 num. 8 art. 16 novies com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)