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Sez. 1, Sentenza n. 23330 del 15/04/2003 Cc. (dep. 27/05/2003) Rv. 224601 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenzione domiciliare - Concessione ai collaboratori di giustizia - Deroga alle vigenti disposizioni - Limiti del rispetto delle condizioni indicate nell'art. 47-ter ord. pen. - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224601-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini della concessione della detenzione domiciliare ai cd. collaboratori di giustizia, poiché la possibilità di disporla anche in deroga alle disposizioni vigenti, secondo la formula prevista dall'art. 16-nonies, comma 4, d.l. n. 8 del 1991 (convertito in legge n. 82 del 1991), è incondizionata, non è necessaria la previa verifica della sussistenza, in capo al beneficiario, delle condizioni indicate nell'art. 47-ter, comma primo, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 16 novies com. 4, Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Legge 13/02/2001 num. 45 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)