Sez. L, Sentenza n. 2220 del 25/02/1995 (Rv. 490736 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE | Sconto sul prezzo di listino concesso al momento della stipulazione e sconto sul pagamento dovuto accordato nella fase esecutiva - Distinzione - Determinazione della provvigione sul prezzo scontato e non su quello pieno - Necessità - Ripartizione con l'agente dell'onere del primo sconto - Inammissibilità.
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE
Lo sconto sul prezzo di listino concesso al momento della stipulazione del contratto - che non coincide con l'ipotesi, disciplinata dalla contrattazione collettiva, di sconto sul pagamento dovuto accordato nella fase esecutiva dell'affare - non rientra nell'iniziativa dell'agente, che in tale fase si limita a trasmettere al preponente la proposta di acquisto del cliente, ma riguarda la sfera di attribuzioni del preponente, che, se accettata una proposta di acquisto a prezzo scontato, evidentemente la ritiene conveniente. Di conseguenza la provvigione, mentre deve essere calcolata sul prezzo scontato e non su quello pieno, non può essere assoggettata dal preponente a (ulteriori) riduzioni, per ripartire con l'agente l'onere dello sconto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1748
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)