Sez. L, Sentenza n. 3718 del 14/04/1987 (Rv. 452662 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE - DETERMINAZIONE CONTRATTUALE - CARATTERE VINCOLANTE - CONSEGUENZE - RIDUZIONE PER SCONTI PRATICATI DAL PREPONENTE O PER SPESE DALLO STESSO SOSTENUTE - INAMMISSIBILITÀ.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE - DETERMINAZIONE CONTRATTUALE - CARATTERE VINCOLANTE - CONSEGUENZE - RIDUZIONE PER SCONTI PRATICATI DAL PREPONENTE O PER SPESE DALLO STESSO SOSTENUTE - INAMMISSIBILITÀ.*
A norma dell'art. 1748 cod. civ., l'agente ha diritto alla percentuale contrattualmente stabilita sull'importo effettivamente versato dal cliente e percepito dal preponente, in relazione agli affari procurati dall'agente stesso comunque conclusi nella sua zona di esclusiva. Pertanto, il preponente, se ha facoltà di non concludere il contratto procurato dall'agente o di concluderlo a condizioni diverse da quelle generalmente praticate e quindi anche di stabilire un prezzo inferiore a quello di listino e di accollarsi le spese di trasporto della merce, non può però pretendere di detrarre dalle provvigioni l'importo degli sconti praticati o delle spese sostenute; né l'agente può, a sua volta, pretendere che la provvigione sia computata sul prezzo di listino o su quello da lui contrattato, se, in Sede di conclusione dell'affare, sia stato stabilito un corrispettivo inferiore o vi sia stato accollo da parte del preponente di spese di norma sostenute dai clienti. (V 156/85, mass n 438360; (V 3217/81, mass n 413789; (V 4176/76, mass n 382849).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1748
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)