Sez. 1, Sentenza n. 7077 del 24/06/1991 (Rv. 472802 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Deposito di atti - Di documenti nuovi | Proroga dei termini in materia tributaria - Per mancato funzionamento degli uffici finanziari - Decreto ministeriale attestante il periodo del mancato funzionamento - Natura - Atto amministrativo - Conoscenza od acquisizione dello stesso - Obbligo del giudice - Esclusione - Produzione in sede di legittimità - Divieto.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Deposito di atti - Di documenti nuovi
Al fine della proroga dei termini (anche processuali) in materia tributaria, per effetto del mancato funzionamento degli uffici finanziari, nella disciplina di cui all'art. 1 del D.L. 21 giugno 1961 n. 498 (convertito in legge 28 luglio 1961 n. 770), nel testo modificato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975 n. 576, il decreto ministeriale, attestante il periodo di detto mancato funzionamento, integra atto amministrativo, privo di valore normativo. Ne consegue che il giudice non è tenuto a conoscere od acquisire detto decreto e che lo stesso non può essere prodotto per la prima volta in sede di legittimità, per denunciare l'omesso computo della proroga medesima da parte della sentenza impugnata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/1961 num. 498 art. 1 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 770 CORTE COST., Legge 02/12/1975 num. 576 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)