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Sez. 5, Sentenza n. 1287 del 26/01/2004 (Rv. 569658 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE | Termini - Anche processuali - Proroga - Decreti del Ministro delle finanze ex art. 1 d.l. n. 498 del 1961 attestanti il mancato funzionamento degli uffici - Natura - Atto amministrativo meramente ricognitivo - Conoscenza o acquisizione - Obbligo del giudice - Esclusione - Produzione in sede di legittimità - Divieto.
Stato
decisa il 2004-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569658-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE

Al fine della proroga dei termini, anche processuali, in materia tributaria, per effetto del mancato funzionamento degli uffici finanziari, nella disciplina di cui all'art. 1 del decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito in legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e dall'art. 1 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, il decreto ministeriale attestante il periodo di detto mancato funzionamento costituisce un atto amministrativo, meramente ricognitivo delle circostanze cui la legge ricollega la proroga, privo di valore normativo, e perciò sottratto all'operatività del principio "iura novit curia", con conseguente onere di produrlo in giudizio a carico della parte che ne invochi l'autorità, senza che la produzione di esso, non configurabile come ius superveniens, possa effettuarsi per la prima volta in sede di legittimità, ostandovi il disposto dell'art. 372 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/06/1961 num. 498 art. 1 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 770 CORTE COST., Legge 02/12/1975 num. 576 art. 18, Legge 25/10/1985 num. 592 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)