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Sez. 1, Sentenza n. 26672 del 28/11/2013 (Rv. 628977 - 01)

CREDITO - CREDITO FONDIARIO | Limite di finanziabilità ex art. 38 t.u.b. - Riconducibilità all'art. 117 t.u.b. - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2013-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628977-01

CREDITO - CREDITO FONDIARIO

L'art. 38 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che, a tutela del sistema bancario, attribuisce alla Banca d'Italia il potere di determinare l'ammontare massimo dei finanziamenti, attiene ad un elemento necessario del contratto concordato fra le parti, qual è l'oggetto negoziale, e, pertanto, non rientra nell'ambito della previsione di cui all'art. 117 del medesimo decreto, il quale attribuisce, invece, all'istituto di vigilanza un potere "conformativo" o "tipizzatorio" del contenuto del contratto, prevedendo clausole-tipo da inserire nel regolamento negoziale a tutela del contraente debole; ne deriva che il superamento del limite di finanziabilità non cagiona alcuna nullità, neppure relativa, del contratto di mutuo fondiario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)