Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22446 del 04/11/2015 (Rv. 637649 - 01)
CREDITO - CREDITO FONDIARIO | Limite di finanziabilità ex art. 38 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Riconducibilità all'art. 117 del medesimo decreto - Esclusione - Conseguenze.
CREDITO - CREDITO FONDIARIO
L'art. 38 del d.lgs. n. 385 del 1993, che, a tutela del sistema bancario, attribuisce alla Banca d'Italia il potere di determinare l'ammontare massimo dei finanziamenti, attiene ad un elemento necessario del contratto concordato fra le parti, qual è l'oggetto negoziale, e, pertanto, non rientra nell'ambito della previsione di cui all'art. 117, comma 8, del medesimo decreto, il quale attribuisce, invece, all'istituto di vigilanza un potere "conformativo" o "tipizzatorio" del contenuto del contratto, prevedendo clausole-tipo da inserire nel regolamento negoziale a tutela del contraente debole; ne deriva che il superamento del limite di finanziabilità non cagiona alcuna nullità, neppure relativa, del contratto di mutuo fondiario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 38 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)