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Sez. 3 - , Sentenza n. 23711 del 22/11/2016 (Rv. 642988 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI | Assicurazione RCA - Danni alla persona causati da veicolo o natante non identificato - Limiti di risarcibilità - Ambito di applicazione - Danni morali - Risarcibilità secondo la disciplina ordinaria.
Stato
decisa il 2016-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642988-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI

I limiti di risarcibilità dei danni alla persona causati da veicolo o natante non identificato, previsti dall'art. 21, comma 2, della l. n. 990 del 1969 (applicabile "ratione temporis" alla fattispecie ed oggi trasfuso nell'art. 283 del d.lgs. n. 209 del 2005), che rinvia alle previsioni del d.P.R. n. 1124 del 1965, operano solo per i danni patrimoniali e non anche per quelli morali, per i quali trova invece applicazione la disciplina ordinaria.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)