Sez. 3, Sentenza n. 3637 del 14/02/2013 (Rv. 625426 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI | Danni alla persona causati da veicolo o natante non identificato - Limiti di risarcibilità - Ambito di applicazione - Danni morali - Risarcibilità secondo la disciplina ordinaria.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI
I limiti di risarcibilità dei danni alla persona causati da veicolo o natante non identificato, previsti dall'art. 21, comma 2, legge 24 dicembre 1969, n. 990 (oggi trasfuso nell'art. 283 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), attraverso il rinvio alle previsioni del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, operano solo per i danni patrimoniali, ma non per i danni morali, i quali, pur rientrando tra quelli che il Fondo di garanzia per le vittime della strada è obbligato a risarcire, sono, quindi, risarcibili secondo la disciplina ordinaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 283 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)