Sez. 2, Sentenza n. 3679 del 29/06/1979 (Rv. 400100 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - RILEVANZA - ESTENSIONE ALLE IPOTESI DI RISOLUZIONE CONSEGUENTE ALL'INOSSERVANZA DEL TERMINE CONTENUTO NELLA DIFFIDA AD ADEMPIERE - COLPA DELL'INADEMPIENTE - SUSSISTENZA PRESUNTIVA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - RILEVANZA - ESTENSIONE ALLE IPOTESI DI RISOLUZIONE CONSEGUENTE ALL'INOSSERVANZA DEL TERMINE CONTENUTO NELLA DIFFIDA AD ADEMPIERE - COLPA DELL'INADEMPIENTE - SUSSISTENZA PRESUNTIVA.*
L'art 1455 cod civ relativo all'importanza dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto, e applicabile, oltre che alla risoluzione giudiziale (che da luogo a una sentenza costitutiva) anche alla risoluzione de iure, conseguente all'inosservanza del termine contenuto nella diffida ad adempiere di cui all'art 1454 cod civ, ma in tale ipotesi la colpa dell'inadempiente, giusta il principio generale sancito nell'art 1218 cod civ, si presume fino a prova contraria da fornirsi dallo inadempiente stesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)