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Sez. 3, Sentenza n. 3980 del 09/06/1983 (Rv. 428914 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE - GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO - MOMENTO DETERMINANTE.*
Stato
decisa il 1983-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428914-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE - GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO - MOMENTO DETERMINANTE.*

Nel caso di diffida ad adempiere l'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento, va operato con precipuo riferimento alla situazione esistente alla scadenza del termine della diffida, avendo con essa la parte adempiente espresso il proposito di non tollerare ulteriore ritardo nella prestazione dovutale e scelto la via della risoluzione del contratto per il caso dell'inutile decorso del termine fissato. (V 918/81, mass n 411437; (V 3679/79, mass n 400100; (V 584/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)