Sez. L, Sentenza n. 1936 del 23/02/1988 (Rv. 457838 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA IN COSTANZA DI RAPPORTO - PRESUPPOSTO - STABILITÀ DEL RAPPORTO - CONDIZIONI - TUTELA REALE DEL RAPPORTO - RILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA IN COSTANZA DI RAPPORTO - PRESUPPOSTO - STABILITÀ DEL RAPPORTO - CONDIZIONI - TUTELA REALE DEL RAPPORTO - RILEVANZA.*
La garanzia della stabilità, idonea a consentire la prescrizione quinquennale dei crediti del lavoratore anche in pendenza del rapporto di lavoro, non può essere negata in relazione a quei rapporti cui sia applicabile la cosiddetta tutela reale accordata dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970. (Conf 688/85, mass n 438889).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 n. 4, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)