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Sez. L, Sentenza n. 1206 del 19/02/1990 (Rv. 465399 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) - GARANZIA DELLA STABILITÀ - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465399-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) - GARANZIA DELLA STABILITÀ - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

La garanzia della stabilità, idonea a consentire la prescrizione quinquennale dei crediti del lavoratore in pendenza del rapporto di lavoro, non può essere negata in relazione a quei rapporti cui sia applicabile la tutela assicurata dalle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970. (Conf 7055/88, mass n 461227; (Conf 5316/88, mass n 459969; (Conf 1936/88, mass n 457838).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)