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Sez. L, Sentenza n. 4803 del 04/10/1985 (Rv. 442209 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'IRRIDUCIBILITÀ DELLA RETRIBUZIONE NEL CASO DI MUTAMENTO DI MANSIONI - COMPENSO SUPERIORE AL MINIMO CONTRATTUALE - EROGAZIONE PER MOTIVI DI MERITO INDIVIDUALE - INAPPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO NEL CASO DI PROMOZIONE - EROGAZIONE DEL COSIDDETTO SUPERMINIMO IN MISURA GENERALIZZATA ED UNIFORME - INAPPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO.*
Stato
decisa il 1985-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442209-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'IRRIDUCIBILITÀ DELLA RETRIBUZIONE NEL CASO DI MUTAMENTO DI MANSIONI - COMPENSO SUPERIORE AL MINIMO CONTRATTUALE - EROGAZIONE PER MOTIVI DI MERITO INDIVIDUALE - INAPPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO NEL CASO DI PROMOZIONE - EROGAZIONE DEL COSIDDETTO SUPERMINIMO IN MISURA GENERALIZZATA ED UNIFORME - INAPPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO.*

L'art. 2103 cod. civ., sancendo inderogabilmente l'irriducibilità della retribuzione del lavoratore indipendentemente da ogni mutamento (anche legittimo) di mansioni, non implica in alcun modo la necessità che tutte le eventuali maggiorazioni comunque spettanti al lavoratore debbano mantenere costante l'eventuale originario divario della misura in cui essa era, per legge o per contratto, dovuta e, pertanto, non vieta che la contrattazione collettiva possa stabilire che un compenso superiore al minimo contrattuale, erogato per motivi di merito individuale, resti assorbito nella maggiorazione retributiva conseguente alla promozione del lavoratore che ne fruiva. Tale principio, peraltro, non è applicabile - e va, quindi, escluso l'assorbimento predetto - nel caso in cui il cosiddetto superminimo costituisca un terzo elemento (accanto al salario ed all'indennità di contingenza) della retribuzione, venendo esso erogato in misura generalizzata ed uniforme e non per ragioni di merito ma per ragioni di opportunità aziendale. (nella specie, si è ritenuto che l'assorbimento del superminimo previsto dall'art. 69 del C.C.n.L. 29 settembre 1976 per i dipendenti da aziende commerciali riguardi il superminimo attribuito per ragioni di merito ad un singolo dipendente e non anche il superminimo generalizzato, concesso per ragioni di opportunità aziendale e considerato come terzo elemento retributivo, del quale lo stesso contratto, come già l'art. 74 del contratto del 1973, ha previsto il congelamento). (V 2369/80, mass n 406066).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 21/11/1973 num. 74, Contr. Coll. 29/09/1976 num. 74, Contr. Coll. 29/09/1976 num. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)